Con la decisione della Corte di Giustizia Europea dell’11 settembre 2019 n. 383 (causa C 383/18), notoriamente conosciuta come sentenza Lexitor, la Corte di Giustizia Europea ha fornito un’interpretazione univoca dell’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva n. 2008/48/CE, affermando che il “diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, con ciò includendo sia i costi c.d. up front che quelli c.d. recurring. Il nuovo testo dell’art. 125 sexies TUB, adeguandosi all’interpretazione fornita, ha disposto, in caso di estinzione anticipata, il diritto per il consumatore al rimborso di tutti i costi del contratto ed alla riduzione, in misura proporzionale, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
Hai bisogno di una consulenza?
(+39) 3280364702