Sentenza Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1951/2023

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1951/2023 – n. di Racc. gen. 25977/2023, del giorno 6 settembre 2023 si è espressa per la prima volta sulla nota questione della estinzione anticipata di un finanziamento e sul diritto dei consumatori ad ottenere la riduzione del costo totale del credito.

La Corte, alla quale è stata sottoposta una vicenda relativa ad un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il D. Lgs n.141 del 2010, ha confermato l’orientamento della giurisprudenza italiana, ed ha precisato che il diritto alla riduzione del costo vale anche per tutti i contratti stipulati prima del 2010, ovvero prima dell’entrata in vigore dell’art 125 TUB nella sua nuova formulazione.

E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.


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